Trento, 5 febbraio 2008 
              DISEGNO DI LEGGE 
«MODIFICHE ALLA L.P. 9 DICEMBRE 1991, N. 24  
(NORME PER LA  PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA  
E PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA)  
IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA»          
             
RELAZIONE  
            La vigente normativa sulla gestione della fauna selvatica e  sull’attività venatoria risente del fatto che nel corso dei suoi oltre 16 anni  di vita è stata continuamente “ritoccata” perdendo via via il senso originario  della proposta a scapito di un trasferimento di ruoli e competenze a vantaggio  dell’ente gestore o comunque della componente venatoria ed a discapito di  alcuni principi fondamentali quali la titolarità del diritto di proprietà della  fauna selvatica, il diritto a goderne della presenza (ormai in molte valli,  durante i sempre più estesi periodi di attività venatoria concessi da un  calendario esageratamente generoso è pressoché impossibile vedere animali  selvatici, non solo appartenenti alle specie cacciabili), la necessità di  mantenere distinto il ruolo del “controllore” da quello del “controllato”  affidando in toto il compito di sorveglianza all’ente pubblico, l’opportunità  di garantire nel comitato faunistico un equilibrio tra la rappresentanza del  mondo venatorio e quella del mondo protezionista. 
            Premesso dunque che sarebbe opportuna una revisione completa  della normativa, ma preso atto che non esistono i tempi materiali per portare  questa all’attenzione del Consiglio provinciale, ne’ appare esistere al momento  una sensibilità diffusa tra le forze politiche ivi rappresentate per affrontare  una tematica così complessa con serenità, si ritiene opportuno quantomeno  sottoporre all’attenzione dell’Aula alcune proposte di modifica parziale su  alcuni (pochi) punti che potrebbero contribuire a restituire ai cittadini del  Trentino una maggiore fiducia circa le modalità di gestione della fauna  selvatica, la quale è in ogni caso patrimonio dell’intera collettività.  
            Molti sarebbero gli argomenti sui quali discutere, dal  finanziamento al soggetto gestore (da molte parti, anche all’interno del mondo  venatorio, giudicato eccessivo) al calendario venatorio che estendendo troppo a  lungo i tempi della caccia comporta una pressione esagerata sulle specie  cacciabili ma in genere su tutto l’ecosistema montano; dalla necessità di  escludere alcune specie (ad esempio la pernice bianca, oggetto di una  ingiustificata persecuzione visto l’esiguo numero degli esemplari rimasti) o di  proteggerne pro tempore altre viste la drammatica evoluzione dell’ultimo  quinquennio (esempio il capriolo) alla necessità di introdurre regole più  trasparenti e democratiche nella gestione delle riserve, anche a garanzia e  tutela dei diritti degli associati delle diverse organizzazioni venatorie  operanti in provincia. Per non parlare della necessità di incrementare e  rendere maggiormente sanzionatoria nei confronti dei contravventori (anche con  il potenziamento ed un maggiore coordinamento degli organi di controllo e vigilanza)  la piaga del bracconaggio che danneggia sia gli interessi collettivi, sia  quelli dell’ente gestore e dei singoli cacciatori. Oppure della necessità di  operare ripristini ambientali e forestali in grado di restituire al territorio  originarie potenzialità anche nell’ambito faunistico – e dunque di conseguenza  anche venatorio – perdute negli ultimi decenni per diverse cause (abbandoni,  cambiamento di pratiche, sostituzione di attività tradizionali con attività  moderne e più inquinanti, eccetera). Non va poi dimenticato che i cambiamenti  climatici intensificatisi nell’arco degli ultimi decenni stanno mutando le  condizioni ambientali e di conseguenza gli habitat ed è necessario attivare un  intenso monitoraggio per capire quali sono le conseguenze sulle specie animali  e vegetali, in particolare relativamente alle numerose specie a rischio di  estinzione. Infine, rispetto alla data di approvazione della vigente legge sono  intercorse importanti novità anche sul versante della presenza in Trentino dei  grandi predatori. Il successo biologico del progetto LIFE-Ursus, l’arrivo del  lupo e della lince sono indicatori di una evoluzione del panorama faunistico  che deve essere oggettivamente tenuta in conto anche al fine di gestire al  meglio i rapporti tra le diverse specie nell’ambito dell’ecosistema. 
            E’ dunque auspicabile che con il concorso di tutte le forze  politiche e con il pieno coinvolgimento di tutti i portatori di interessi –  particolari e collettivi – si possa aprire al più presto un ampio dibattito su  un tema che è rimasto spesso chiuso all’interno di piccoli circuiti, ma che  necessita invece di ampia partecipazione. 
            I punti “minimali” sui quali si propone di intervenire con  urgenza e rispetto ai quali è responsabilità diretta della pubblica  amministrazione introdurre correttivi sono dunque i seguenti: 
            A) si ritiene che nell’ambito del Comitato faunistico i  rappresentanti della Provincia non debbano esercitare l’attività venatoria in  Trentino durante il periodo del loro incarico (una limitazione “pro tempore”, dunque  e in ogni caso limitata al territorio trentino), ciò al fine di svolgere la  funzione di garanti della “proprietà pubblica” senza incorrere nel sia pur  minimo sospetto di svolgere contestualmente la funzione di soggetto controllore  e controllato e di presentare un sia pur piccolo conflitto di interessi.  Evidentemente non viene messa in dubbio la buona fede e la qualità del lavoro  sin qui svolto dai singoli rappresentanti della Provincia, ma dovendo  necessariamente la legge avere caratteri di trasparenza, generalità ed  astrattezza è quantomai opportuno il rispetto del principio per il quale la  funzione di garanzia non può mai essere sottoposta al sospetto od al giudizio  di dubbia legittimità. Non è dunque ammissibile il sospetto che il funzionario  pubblico possa, nell’ambito delle sue alte funzioni di controllo e garanzia,  godere di qualche beneficio diretto od indiretto per l’esercizio di una pratica  sportiva. E’ chiaro che così formulata, la norma non impedisce al funzionario  dell’ente pubblico di praticare l’attività venatoria tout court, limitazione  che assumerebbe caratteri di illegittimità ed incostituzionalità; ne sospende  solo temporalmente e geograficamente la libertà secondo il principio per il  quale l’interesse collettivo prevale su quello del singolo cittadino. Tra  l’altro questo “limite” non viene proposto per i rappresentanti di altre  categorie/associazioni, pur dovendo constatare che normalmente nel Comitato  faunistico – soggetto di garanzia e tutela – vengono quasi esclusivamente  nominati cacciatori, così da generare un pesante squilibrio nella composizione  dello stesso Comitato ed a portare molto spesso all’assunzione di decisioni “di  parte” a favore di questa categoria, con il solo voto contrario della ristretta  minoranza di protezionisti il cui ruolo di rappresentanza di interessi  collettivi (in Trentino i “non cacciatori”, con gli interessi di salvaguardia  di cui sono portatori, sono enormemente superiori in termini numerici ai  “cacciatori”) sarebbe molto più ampio e necessiterebbe di maggiore  considerazione. In questa sede non possiamo che auspicare una profonda  riflessione da parte di tutti i soggetti chiamati a nominare i propri  rappresentanti all’interno del Comitato faunistico, affinché valutino  l’opportunità di individuare persone che uniscano alla competenza ed alla  passione per la fauna selvatica anche la capacità di distaccarsi – per il tempo  limitato del loro incarico e per il solo territorio trentino – dallo svolgere  qui ed ora un’attività sulla quale sono chiamati a lavorare nell’interesse  generale e non solo nell’interesse dell’associazione di cui sono parte. In  sostanza, quindi, la Provincia dovrebbe vietare ai propri dipendenti di  esercitare l’attività venatoria in Trentino nel periodo della loro  partecipazione ai lavori del Comitato faunistico e suggerire agli altri  soggetti di astenersi da questa pratica, per rispetto dei dipendenti  provinciali ma soprattutto della comunità trentina nel suo complesso, la quale  dal Comitato faunistico si attende giudizi qualificati e competenti e mai “di  parte”.  
            B) sia giunto finalmente il tempo in cui, pur riconoscendo  compiti e ruoli importanti alla categoria dei cacciatori ed alle loro  associazioni, la funzione di controllo sia ricondotta totalmente sotto l’ala  dell’Ente pubblico provinciale. Con una serie di modifiche puntuali si intende  quindi escludere la possibilità che la funzione di agente di controllo possa  essere esercitata dal personale dell’ente gestore o delle associazioni  venatorie. Non si vuole però penalizzare queste figure, ne’ l’attuale datore di  lavoro, prevedendo pertanto il loro passaggio alla Provincia con una forma di  contratto che ne salvaguardi la professionalità acquisita e le prospettive  future. 
            Descrizione del disegno di legge 
            Con l’articolo 1 si propone di escludere la possibilità, per  i dipendenti della Provincia membri di diritto del Comitato faunistico, di  esercitare l’attività venatoria in Trentino per il periodo del loro incarico. 
            Con gli articoli 2, 3, 4, 5, e 6 si propongono modifiche  puntuali ad articoli della LP 24/91 al fine di escludere la possibilità per  l’ente gestore (e per i suoi dipendenti) di svolgere la funzione di controllo  sull’attività venatoria, che in questo modo viene ricondotta totalmente  nell’ambito delle attività dell’Ente pubblico. 
            L’articolo 7 prevede l’assunzione in Provincia degli agenti  venatori dell’ente gestore, a decorrere dal primo gennaio 2008. 
            L’articolo 8 prevede che alla copertura dei costi  conseguenti si provveda con la legge finanziaria 2009. 
            L’articolo 9 riguarda infine l’entrata in vigore della  legge. 
            Cons. prov. dott. Roberto Bombarda 
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DISEGNO DI LEGGE 
            Art. 1 
            Integrazione all’Articolo 11 della L.P. 9 dicembre 1991,  
            n.  24  
            1. All’articolo 11, comma 4., è aggiunta la seguente  frase:  
            “I membri titolari ed il loro supplenti non possono  esercitare l’attività venatoria in Trentino per il periodo del loro incarico  nel Comitato”. 
            Art. 2 
            Modifiche all’articolo 15 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 
            1. All’articolo 15, comma 2., la lettera g) è abrogata. 
            Art. 3 
            Modifiche all’articolo 16 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 
            1. All’articolo 16, comma 2, le lettere f), g) ed m) sono  abrogate. 
            Art. 4 
            Modifiche all’articolo 20 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 
            1. All’articolo 20, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
            “1. Il regolamento di esecuzione della presente legge  disciplina lo svolgimento del servizio di vigilanza venatoria nelle riserve.”  
            Art. 5 
            Modifiche all’articolo 21 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 
            1. All’articolo 21, comma 1., la lettera a) è abrogata. 
            Art. 6 
            Modifiche all’articolo 41 della L.P. 9 dicembre 1991, n. 24 
            1. All’articolo 41, comma 2., le parole “agli agenti  venatori dipendenti dall’ente gestore e agli agenti volontari proposti dallo  stesso” sono abrogate. 
            2. All’articolo 41, comma 4., le parole “salvo che  siano autorizzati dall’ente da cui dipendono” sono abrogate. 
            Art. 7 
            Assunzione in Provincia  
            degli agenti venatori  
            dell’ente  gestore 
            1. Gli agenti venatori dipendenti dall’ente gestore alla  data del primo gennaio 2008 sono assunti in carico dalla Provincia  autonoma di Trento con contratto di lavoro a tempo indeterminato. 
            Art. 8 
            Norma finanziaria 
            1. Per la copertura dei costi derivanti dalla presente legge  si provvede con legge finanziaria 2009. 
            Art. 9 
            Entrata in vigore 
          1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la  sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.  |